LEGGE REGIONALE N. 68 DEL 14-06-1983
REGIONE SICILIA

Norme per la predisposizione del piano regionale dei
trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei
trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il
collegamento con le isole minori.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 26
del 18 giugno 1983

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44  

Allegato 1:
1  

Allegato 2:
1  

Allegato 3:
1  

Allegato 4:
1  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 30 del 1991 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 29 del 1994 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 31 del 1995 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 31 del 1995 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 5 del 1996 Articolo 13

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 16 del 1997 Articolo 18

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 46 del 1997 Articolo 16

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 40 del 1997 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 22 del 1998 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 6 del 2001 Articolo 39

Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga

Titolo III
Fondo investimenti

ARTICOLO 18

 I contributi di cui al precedente art. 16 vengono
corrisposti sulla base di un programma di interventi,
da realizzare nel triennio 1983- 1985, finalizzati:
  1) all' acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato
ai sensi dell' art. 17 del decreto legge 13 agosto
1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge
16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi terrestri di trasporto
di persone;
  2) all' acquisto, costruzione e ammodernamento di
infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo,
di officine - deposito con le relative attrezzature
e di sedi.
  Il programma di interventi è  approvato dalla Giunta
regionale su proposta dell' Assessore regionale per il
turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere
della competente Commissione legislativa dell' Assemblea
regionale siciliana.
  Il programma, articolato in piani annuali di intervento,
deve assicurare che:
  a) l' ammontare dei contributi per ciascun esercizio
finanziario del triennio sia non inferiore alla somma
posta dallo Stato a disposizione della Regione, quale
quota del fondo per gli investimento di cui all' art. 11
della legge 10 aprile 1981, n. 151, nel corso dello stesso
esercizio finanziario;
  b) i contributi per gli investimenti siano finalizzati
al miglioramento del servizio ed all' incremento del rapporto
ricavi - costi nel quadro dei programmi e degli
obiettivi di sviluppo e di assetto territoriale della Regione,
con particolare riguardo all' obiettivo del decongestionamento
delle aree urbane e metropolitane;
  c) i contributi sulle spese per investimenti destinati
all' acquisto del materiale rotabile siano concessi
con priorità  per l' acquisto di autobus nuovi destinati
a sostituire autobus in servizio obsoleti ed aventi anzianità 
non inferiore a dieci anni, salvo i casi di comprovata
necessità  di potenziamento dell' autoparco;
  d) i contributi sulle spese per investimenti destinati
alle finalità  di cui al n. 2 del primo comma del
presente articolo siano concessi soltanto per le iniziative
che abbiano rilevante influenza per la riduzione del costo
dei servizi di trasporto;
  e) all' acquisto, costruzione e ammodernamento di
sedi e/ o di officine - deposito non sia destinato nel
triennio più  del 25 per cento della somma posta dallo
Stato a disposizione della Regione nello stesso periodo;
  f) fra i casi di cui alla precedente lett. d sia accordata
priorità  alle iniziative degli enti locali e/ o dei
loro consorzi finalizzate alla realizzazione di infrastrutture
di utilità  collettiva - autostazioni per autolinee urbane
ed extraurbane con annessi parcheggi per mezzi
di trasporto individuali - la cui gestione potrà  essere
affidata anche ad una o più  aziende di trasporto riunite
in consorzio;
  g) gli investimenti siano utilizzati anche per contribuire
all' eliminazione delle barriere architettoniche
negli impianti di trasporto ed alla accessibilità  agli invalidi
non deambulanti di almeno una parte dei servizi
di trasporto pubblico, ai sensi dell' art. 27 della legge 30
marzo 1971, n. 118;
  h) annualmente le commesse per l' acquisto del
materiale rotabile, con il contributo di cui alla presente
legge, siano riservate alle imprese industriali ubicate
nei territori indicati dall' art. 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978
n. 218, nella misura concordata dalle regioni ai sensi del
penultimo comma dell' art. 12 della legge 10 aprile 1981,
n. 151.
  I soggetti beneficiari del contributo di cui alla presente
legge per l' acquisto di autobus sono tenuti, per
i tipi localmente prodotti, all' osservanza delle disposizioni
previste dal primo comma dell' art. 29 della legge
regionale 18 luglio 1974, n. 22.  I relativi prezzi di acquisto
sono quelli annualmente concordati con apposita
convenzione tra l' Assessorato regionale del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti, le aziende produttrici,
il CISPEL- Sicilia, l' ANAC- Sicilia e
 l' AST.
  Per i << tipi >> di autobus, ai sensi del comma precedente,
si intendono quelli urbani, suburbani ed extraurbani
di tutte le lunghezze.

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